Il regolamento REACh

Reach Regulation

Il regolamento 1906/2007 (REACh – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) è stato introdotto dalla Comunità Europea per garantire un uso corretto e sicuro delle sostanze chimiche attraverso rigorose procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. Esso contiene principalmente tre liste, la cui funzione è di seguito riportata:

 

  • Lista SVHC (Substances of Very High Concern)

Il fine della lista SVHC è quello di favorire la sostituzione delle sostanze più problematiche utilizzate a livello industriale con sostanze meno pericolose.

Una sostanza inclusa nella Candidate List non è però una sostanza vietata e, se vengono rispettati gli obblighi di comunicazione e notifica, non c’è alcun divieto di produrre o importare articoli contenenti tali sostanze.

La lista di SVHC attuale è visibile al sito dell’ECHA http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

 

  • Allegato XIV del Regolamento REACh

La Commissione Europea, periodicamente, seleziona alcune sostanze della lista SVHC e le inserisce, tramite Decisione, nell’Allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione del regolamento REACh” del Regolamento 1907/2006.

Queste sostanze non potranno più essere fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate a meno che alle imprese non sia concessa un’autorizzazione.

L’autorizzazione è rilasciata a singole aziende e ha una validità limitata nel tempo. Una volta approvata e pubblicata l’autorizzazione, ogni altro uso della sostanza è automaticamente vietato.

La lista delle sostanze soggette ad autorizzazione attuale è visibile al sito dell’ECHA https://echa.europa.eu/it/authorisation-list

 

  • Restrizione all’uso – Allegato XVII

Il REACh ha sostituito gran parte delle normative europea sulle sostanze chimiche, compresa la direttiva europea 76/769/EC, che poneva delle restrizioni sulle sostanze presenti negli articoli: i limiti per queste sostanze chimiche sono molto inferiori e quindi più restrittivi di quelli previsti per le sostanze SVHC.

Una restrizione può applicarsi a qualsiasi singola sostanza, in una miscela o in un articolo, inclusi quelli che non richiedono la registrazione. Tra le sostanze ristrette che possono essere presenti nei prodotti tessili spiccano le ammine aromatiche cancerogene rilasciate da coloranti azoici (riferimento Allegato XVII del REACH).

La lista delle sostanze soggette a restrizione attuale è visibile al sito dell’ECHA https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach

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